Il parametro non è la certezza assoluta
L’art. 16 del D.Lgs. 24/2023 considera i fondati motivi per ritenere vere le informazioni e riconducibili all’ambito della disciplina al momento della segnalazione. L’art. 2 include anche sospetti fondati, oltre alle informazioni sulle violazioni commesse o che potrebbero verificarsi. Non è quindi necessario che la persona abbia già svolto un’indagine completa. Restano da verificare il contesto lavorativo, il perimetro della violazione e le condizioni del percorso utilizzato.
Che cosa rende utile una descrizione
Una narrazione verificabile chiarisce quale comportamento è stato osservato, in quale periodo, come se ne è avuta conoscenza e quali riscontri potrebbero esistere. La persona può dichiarare apertamente di non conoscere un dettaglio. È preferibile una data approssimativa presentata come tale a una precisione inventata. Il modulo dovrebbe aiutare a descrivere i fatti, evitando campi che costringano a indicare una norma violata o una qualificazione penale.
Non invitare a procurarsi prove illecitamente
Il desiderio di completare il fascicolo non autorizza accessi abusivi, sottrazioni indiscriminate di documenti o iniziative investigative improvvisate. L’art. 20 disciplina limiti di responsabilità a determinate condizioni e non offre un’immunità generale per qualsiasi condotta. Il gestore dovrebbe chiedere elementi già lecitamente disponibili e valutare come acquisire altri riscontri attraverso i poteri e le procedure dell’organizzazione, coinvolgendo professionisti competenti quando necessario.
Un esempio di sospetto da approfondire
Un addetto nota che alcune fatture riportano prestazioni che non ricorda di aver visto svolgere. Questo non dimostra da solo una frode: potrebbero esserci altre sedi, altri periodi o errori amministrativi. Una richiesta mirata può chiarire quali fatture, quale ruolo permetta all’addetto di conoscere il servizio e quali anomalie abbia effettivamente riscontrato. Le ipotesi alternative devono restare aperte finché gli accertamenti non consentono una conclusione motivata.
Proteggere anche chi segnala in buona fede un errore
L’assenza di conferma non coincide automaticamente con una falsa segnalazione dolosa. La procedura dovrebbe evitare formule che minacciano sanzioni per ogni caso archiviato. L’art. 16 prevede specifiche condizioni per la perdita delle tutele; non è il semplice esito negativo dell’istruttoria a determinarla. Un riscontro chiaro può spiegare che gli elementi disponibili non hanno consentito di confermare il fatto, senza attribuire intenzioni scorrette alla persona.
Domande frequenti
Gli allegati sono sempre obbligatori?
No. Il decreto non impone di accompagnare ogni segnalazione con documenti; descrizioni circostanziate possono offrire elementi da verificare.
Il gestore deve credere a tutto?
Deve trattare seriamente le informazioni e verificarle con imparzialità, distinguendo allegazioni e fatti accertati.



