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Modello 231 e divieto di ritorsione: che cosa verificare nel sistema disciplinare

Ritorsioni, ostacoli alle segnalazioni e sistema disciplinare del Modello 231: controlli pratici per OdV, consulenti e responsabili aziendali.

Dialogo protetto accanto a un fascicolo e a elementi in equilibrio

Un canale whistleblowing può funzionare tecnicamente e risultare poco credibile se i lavoratori temono conseguenze negative. Per questo, nel Modello 231, la revisione non dovrebbe fermarsi alla scelta del software. Il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare devono essere comprensibili e coerenti con la procedura, senza trasformarsi in minacce generiche contro chi segnala fatti che poi non vengono confermati.

Che cosa collega il decreto al modello

L’art. 24 del D.Lgs. 24/2023 ha aggiornato l’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001. L’art. 21, comma 2, richiede ai soggetti interessati di prevedere nel sistema disciplinare sanzioni verso i responsabili degli illeciti indicati dalla disposizione.

Il lavoro del consulente consiste nel coordinare queste previsioni con le regole applicabili ai diversi rapporti. Non esiste una sanzione aziendale unica da copiare per dipendenti, amministratori e soggetti esterni. Occorrono competenze giuridiche e rispetto delle garanzie procedurali.

La ritorsione non coincide soltanto con il licenziamento

L’art. 17 considera anche altre condotte, quando riconducibili alla definizione di ritorsione: ad esempio cambiamenti peggiorativi nelle funzioni o nell’orario, intimidazioni ed effetti negativi sui rapporti professionali. La qualificazione richiede l’esame delle circostanze e del collegamento con la segnalazione.

Una formazione utile per i responsabili dovrebbe mostrare come decisioni organizzative ordinarie possano richiedere maggiore attenzione. Non significa bloccare ogni scelta gestionale, ma evitare reazioni punitive e mantenere motivazioni verificabili per le decisioni legittime.

Non confondere segnalazione non provata e abuso

L’assenza di conferme non dimostra da sola che il segnalante abbia agito illecitamente. L’art. 16 disciplina le condizioni di protezione e i casi di responsabilità rilevanti. Scrivere che ogni segnalazione infondata sarà punita può scoraggiare anche comunicazioni presentate con ragionevoli motivi.

La procedura deve distinguere una verifica conclusa senza riscontri da una responsabilità accertata secondo le condizioni previste. Anche i messaggi pubblicati sul sito devono evitare formule intimidatorie o promesse di immunità incondizionata.

Una verifica operativa per l’OdV

L’OdV può confrontare modello, codice etico, procedura e formazione dei responsabili, cercando incoerenze che rendano inefficace la protezione.

  • Il divieto copre le condotte rilevanti e i soggetti protetti dalla legge?
  • È vietato ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione?
  • Sono considerate le violazioni della riservatezza?
  • Le competenze disciplinari sono individuate senza affidarle automaticamente al gestore?
  • Sono spiegati i percorsi applicabili per comunicare le ritorsioni, compreso quello verso ANAC?

Che cosa può fare lo strumento tecnologico

La piattaforma sostiene un dialogo riservato e limita gli accessi secondo la configurazione, ma non può impedire da sola ogni comportamento ritorsivo nell’azienda. Le protezioni tecniche devono accompagnarsi a incarichi, istruzioni e decisioni coerenti.

Segnalailleciti.it può essere valutato insieme al professionista che cura il Modello 231. La demo serve a collegare le regole operative al percorso disponibile per il segnalante, lasciando alle figure competenti la revisione disciplinare e la gestione degli eventuali procedimenti.

Domande frequenti

Una segnalazione archiviata comporta una sanzione per chi l’ha inviata?

Non automaticamente. Mancanza di riscontri e responsabilità del segnalante sono valutazioni diverse.

Il software garantisce che nessuno subisca ritorsioni?

No. La tutela richiede anche misure organizzative e comportamenti coerenti dell’ente.

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