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ETS e cooperative: perché la finalità non lucrativa non basta a escludere gli obblighi

La natura non lucrativa non esclude automaticamente il whistleblowing: verifiche per ETS, cooperative e consulenti prima di decidere come adeguarsi.

Edificio di un’organizzazione sociale e documenti osservati con una lente

«Siamo un ente non profit, quindi il whistleblowing non ci riguarda» è una conclusione troppo rapida. Anche il ragionamento opposto, secondo cui tutti gli enti del Terzo settore sarebbero obbligati, è inesatto. Per ETS e cooperative serve una verifica basata sulla singola organizzazione, sui rapporti di lavoro e sul quadro normativo applicabile.

Partire dal soggetto giuridico, non dalla missione

La finalità sociale descrive ciò che l’ente vuole realizzare, ma non esaurisce le informazioni necessarie per valutare il D.Lgs. 24/2023. Il decreto distingue settore pubblico e privato e individua criteri specifici per i soggetti privati. La denominazione usata sul sito non è sufficiente a classificare correttamente l’organizzazione.

Conviene raccogliere forma giuridica, eventuali partecipazioni o controlli rilevanti, attività effettive e documenti organizzativi. Se l’ente gestisce più progetti o strutture, occorre distinguere le sedi operative dai soggetti giuridici autonomi.

Verificare dimensione, settori e Modello 231

Per i soggetti privati rilevano, secondo le disposizioni applicabili, la media dei lavoratori subordinati dell’anno precedente, l’operatività nei settori richiamati dal decreto e l’adozione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001. Le condizioni non possono essere sostituite da una generica valutazione del fatturato.

Un ente con pochi dipendenti e un Modello 231 richiede quindi un’analisi diversa da un’organizzazione senza modello e fuori dagli altri presupposti. Anche l’insieme delle violazioni segnalabili varia: l’obbligo del canale e il suo ambito materiale devono essere letti insieme.

Non confondere volontari e calcolo dei dipendenti

Un numero elevato di volontari può rendere complessa l’organizzazione del servizio, ma non autorizza a sommarli automaticamente ai lavoratori subordinati per la soglia. La dimensione occupazionale va verificata secondo il criterio previsto dalla disciplina, con il supporto di chi conosce i rapporti di lavoro dell’ente.

È diversa la questione delle persone tutelate: volontari e tirocinanti rientrano tra le categorie considerate dall’articolo 3 alle condizioni previste. Un soggetto può dunque essere rilevante come possibile segnalante senza essere conteggiato come dipendente.

Documentare anche la conclusione di non obbligatorietà

Se la verifica porta a escludere l’obbligo, è utile conservare una nota con dati utilizzati, data dell’analisi e condizioni da monitorare. Questa è una scelta organizzativa prudente, non un certificato che elimina per sempre ogni adempimento.

Crescita del personale, nuove attività, adozione di un Modello 231 o cambiamenti societari possono modificare la conclusione. Anche un canale volontario deve essere descritto correttamente, evitando di promettere l’applicazione automatica di tutte le tutele di legge a qualsiasi segnalazione.

Dalla verifica al progetto del canale

Quando l’obbligo sussiste, l’ente deve occuparsi di destinatari, procedura, consultazione prevista dalla legge, informazioni e protezione dei dati. Acquistare una piattaforma risolve una parte del progetto; non attribuisce da solo autonomia al gestore e non approva i documenti interni.

Per studi professionali e DPO, una ricognizione ordinata permette di proporre un intervento proporzionato. Si parte da ciò che manca davvero, evitando sia un acquisto non motivato sia il rinvio di un adeguamento necessario.

Domande frequenti

L’iscrizione al RUNTS decide da sola l’obbligo?

No. Occorre applicare i criteri del D.Lgs. 24/2023 alla specifica organizzazione.

Il numero dei volontari coincide con la soglia dei dipendenti?

No. Sono questioni diverse: il calcolo occupazionale e la platea delle persone tutelate seguono disposizioni differenti.

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