Valutare il collegamento con la segnalazione
L’art. 17 del D.Lgs. 24/2023 vieta le ritorsioni e ne elenca diverse forme, che non si limitano al licenziamento. Il punto non è considerare illegittima ogni scelta sfavorevole successiva, ma esaminare le circostanze e il possibile nesso con la segnalazione, tenendo conto delle regole di protezione e probatorie applicabili. Il gestore non deve promettere immunità da normali decisioni organizzative né minimizzare a priori una situazione rappresentata dalla persona.
Rafforzare le motivazioni delle decisioni
Un controllo utile riguarda la qualità dei processi ordinari: criteri dei turni, valutazioni delle prestazioni, assegnazioni e rinnovi devono essere documentabili e applicati in modo coerente. Questo non richiede di diffondere una lista dei segnalanti all’ufficio personale. Si può lavorare sui criteri generali e prevedere un esame riservato delle situazioni che emergono, coinvolgendo soltanto i soggetti necessari e verificando eventuali conflitti di interessi.
Raccogliere elementi senza creare nuova sorveglianza
Se una persona riferisce possibili ritorsioni, possono essere utili date, atti ricevuti, cambiamenti concreti e ragioni comunicate dall’azienda. Non serve avviare una raccolta indiscriminata di comunicazioni private o monitorare i colleghi. La documentazione deve permettere una valutazione qualificata e proteggere chi è menzionato. Anche i canali per comunicare aggiornamenti devono essere sicuri e non trasformare il problema in un argomento noto all’intera struttura.
Un esempio nella gestione dei servizi
Dopo una segnalazione, un operatore riceve una diversa assegnazione. Potrebbe trattarsi di un’esigenza documentata del servizio oppure di una decisione punitiva. Il confronto riguarda criteri applicati, cronologia, comunicazioni e trattamento di situazioni comparabili, evitando conclusioni fondate soltanto sulla vicinanza temporale. Se serve adottare una misura protettiva, non dovrebbe penalizzare automaticamente proprio la persona da proteggere, per esempio isolandola contro la sua volontà senza una valutazione adeguata.
Informare sui percorsi di tutela
L’art. 19 prevede la possibilità di comunicare ad ANAC le ritorsioni ritenute subite e disciplina ulteriori forme di protezione. Il presidio interno non sostituisce queste competenze né il ricorso ai professionisti e alle autorità competenti. La procedura dovrebbe indicare informazioni corrette e aggiornate. Per l’OdV, un controllo periodico sul funzionamento delle misure organizzative può essere utile senza trasformarsi in un accesso generalizzato ai fascicoli del personale.
Domande frequenti
Ogni valutazione negativa successiva è una ritorsione?
No. Servono l’esame delle circostanze e l’applicazione delle regole pertinenti, senza automatismi in nessuna direzione.
Per proteggere una persona bisogna comunicarne il nome a tutti i responsabili?
No. Diffondere l’identità può aggravare il rischio; le misure vanno progettate con accessi limitati.



