Le modalità previste dal decreto
L’art. 4 del D.Lgs. 24/2023 contempla linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, un incontro diretto da fissare entro un termine ragionevole. L’organizzazione deve definire un percorso concretamente disponibile, non limitarsi a riportare queste parole nella procedura.
Un sistema di registrazione dal browser può rientrare nella soluzione operativa per la voce, ma va verificato nella configurazione offerta. Non sostituisce automaticamente la gestione della richiesta di incontro diretto né gli altri adempimenti connessi.
Registrazione e verbalizzazione non sono la stessa cosa
L’art. 14 disciplina la documentazione delle segnalazioni orali. Per linee registrate o messaggistica vocale registrata prevede, con il consenso della persona segnalante, una registrazione su dispositivo idoneo oppure una trascrizione integrale; in quest’ultimo caso sono previste verifica, rettifica e conferma della trascrizione.
Per linee non registrate è previsto un resoconto dettagliato, con possibilità di verifica, rettifica e conferma. Per l’incontro diretto valgono le modalità indicate dalla norma, con il consenso richiesto. Il consenso alla registrazione non va confuso con la base giuridica generale del trattamento whistleblowing.
La voce può rendere riconoscibile una persona
Una registrazione può contenere timbro vocale, rumori, nomi o riferimenti al luogo di lavoro. La possibilità di non compilare il nome non rende quindi automaticamente anonimo l’audio. La riservatezza richiede accessi limitati e istruzioni sull’uso dei file.
Anche chi ascolta deve usare un contesto adeguato: altoparlanti in un ufficio condiviso o copie sul telefono personale possono vanificare le misure applicate sul portale. Questi accorgimenti devono entrare nella formazione dei riceventi.
Che cosa verificare nella demo
Il collaudo va eseguito con una voce e un contenuto di prova, non con una segnalazione reale. È utile ripetere il percorso anche da un dispositivo mobile.
- Visibilità della funzione orale e chiarezza delle istruzioni.
- Richiesta dei permessi del browser e gestione dell’eventuale rifiuto.
- Ascolto, invio e accesso del destinatario autorizzato.
- Interlocuzione successiva e associazione al fascicolo.
- Informazioni su registrazione, documentazione e richiesta di incontro.
- Condizioni economiche e attività comprese nell’abilitazione.
Concordare una soluzione completa
La piattaforma, il gestore e l’azienda devono avere compiti leggibili. Il fornitore può configurare lo strumento; il gestore organizza il trattamento della segnalazione e l’eventuale incontro; il titolare definisce le scelte e gli adempimenti di propria competenza.
Con Segnalailleciti.it è opportuno verificare in demo le modalità orali previste per l’ambiente richiesto e concordarne attivazione e collaudo. Una descrizione precisa è più utile di una promessa generica: permette allo studio di scrivere istruzioni che i segnalanti possano effettivamente seguire.
Domande frequenti
Messaggio vocale significa anonimato garantito?
No. La voce e i dettagli della registrazione possono rendere riconoscibile la persona.
Un incontro può essere richiesto dal segnalante?
Sì. Il decreto prevede, su richiesta, un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.



