Non limitare le informazioni ai soli dipendenti
L’art. 3 del D.Lgs. 24/2023 comprende, alle condizioni previste, lavoratori autonomi, consulenti e lavoratori o collaboratori di fornitori di beni, servizi e opere. La tutela dipende dal contesto lavorativo e dal perimetro della violazione, non dal semplice possesso di un badge aziendale.
Occorre quindi distinguere le persone che possono presentare una segnalazione dai dipendenti considerati per il criterio dimensionale. Sono due domande diverse: non tutti i soggetti che possono segnalare entrano automaticamente nel medesimo conteggio del personale.
Rendere raggiungibili le istruzioni
L’art. 5 richiede informazioni chiare su canali, procedure e presupposti, accessibili anche alle persone che non frequentano i luoghi di lavoro ma hanno un rapporto giuridico rilevante. Quando esiste un sito internet, le informazioni devono comparire in una sezione dedicata.
Un collegamento riservato a un account aziendale può essere insufficiente per chi non lo possiede più o non l’ha mai avuto. Le istruzioni dovrebbero consentire agli aventi diritto di individuare il percorso senza chiedere preventivamente il permesso al proprio responsabile.
Inserire il riferimento nell’avvio del rapporto
Il responsabile dei contratti può includere nelle comunicazioni di onboarding un rinvio alle informazioni del canale, senza diventare il destinatario delle segnalazioni. Per i fornitori ricorrenti è utile verificare che il materiale distribuito sia aggiornato.
- Rinvio alla pagina ufficiale della struttura o dell’ente gestore.
- Indicazione delle modalità di segnalazione disponibili.
- Istruzioni per distinguere richieste operative e comunicazioni riservate.
- Aggiornamento dei riferimenti al cambio di gestore del servizio.
- Assenza di credenziali condivise per presentare una segnalazione.
Non confondere i canali di due organizzazioni
Un’impresa esterna può avere un proprio canale; ciò non elimina automaticamente gli obblighi della struttura committente e non rende le due procedure intercambiabili. La comunicazione deve aiutare a comprendere a quale ente si riferiscono i fatti e quali presupposti si applicano.
Esempio ipotetico: un addetto di un fornitore rileva un possibile illecito relativo all’attività della RSA. Le istruzioni dovrebbero permettergli di individuare il percorso pertinente, senza imporgli di inviare il messaggio a entrambe le direzioni o di condividerlo con tutti i referenti contrattuali.
Provare il percorso come utente esterno
Il collaudo dovrebbe partire da un normale dispositivo privo delle credenziali interne. Si verifica che la pagina sia individuabile, il collegamento funzioni e le indicazioni siano comprensibili. Non bisogna usare casi o dati reali.
Segnalailleciti.it può essere valutato per un canale dedicato accessibile agli aventi diritto secondo la configurazione concordata. La demo aiuta il professionista a verificare il percorso di chi segnala e quello, separato, dei destinatari autorizzati.
Domande frequenti
Il canale deve essere conosciuto soltanto dai dipendenti?
No. La disciplina considera anche altre categorie, alle condizioni previste.
Il canale del fornitore sostituisce quello della RSA?
Non automaticamente. Vanno valutati ente interessato, fatti e rispettivi obblighi.



